Codice Civile
TITOLO VII Della Comunione
Capo I. Della comunione in generale
Art. 1100. - Quando la proprietà o altro
diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non
dispone diversamente si applicano le norme seguenti.
Art. 1101. - Le quote dei partecipanti alla
comunione si presumono uguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi
quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1102. - Ciascun partecipante può
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie
per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo
diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti
idonei a mutare il titolo del suo possesso (1164).
Art. 1103. - Ciascun partecipante può
disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti
della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si
osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI
(2825).
Art. 1104. - Ciascun partecipante deve
contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento
della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle
disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo
diritto (882). La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche
tacitamente approvato la spesa. Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto
in solido (1292 e seguenti) con il cedente a pagare i contributi da questo
dovuti e non versati.
Art. 1105. - Tutti i partecipanti hanno
diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (1106). Per gli
atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei
partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie
per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della
maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente
informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti
necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una
maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun
partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera
di consiglio e può anche nominare un amministratore (872).
Art. 1106. - Con la maggioranza calcolata nel
modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per
l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello
stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o
anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi
dell'amministratore.
Art. 1107. - Ciascuno dei partecipanti
dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il regolamento
della comunione entro trenta giorni (2964) dalla deliberazione che lo ha
approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e stata loro
comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza
sulle opposizioni proposte (1109). Decorso il termine indicato dal comma
precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto
anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
Art. 1108. - Con deliberazione della
maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore
complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette
al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento,
purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non
importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono
compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non
risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. E'
necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di
costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata
superiore a nove anni. L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla
maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la
restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per il miglioramento
della cosa comune.
Art. 1109. - Ciascuno dei componenti la
minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le
deliberazioni della maggioranza: l) nel caso previsto dal secondo comma
dell'art. 1105, se la deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa
comune; 2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art.
1105 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme del primo e del secondo
comma dell'art. 1108 (1137-2). L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena
di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni dalla deliberazione. Per
gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la
sospensione del provvedimento deliberato.
Art. 1110. - Il partecipante che, in caso di
trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese
necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111. - Ciascuno dei partecipanti può
sempre domandare lo scioglimento della comunione (1506); l'autorità giudiziaria
può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni,
se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri (717).
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è
valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e stato
stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni. Se gravi
circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento
della comunione prima del tempo convenuto.
Art. 1112. - Lo scioglimento della comunione
non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di
servire all'uso a cui sono destinate.
Art. 1113. - creditori e gli aventi causa da
un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non
possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato
un'opposizione (2646) anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad
essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900 e
seguenti). Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per
l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione
dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della
trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire,
perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e
coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a
trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o
della trascrizione della domanda di divisione giudiziale (2646, 2685, 2825).
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione
può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni
di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da
collazione (737 e seguenti).
Art. 1114. - La divisione ha luogo in natura,
se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei
partecipanti (718 e seguenti).
Art. 1115. - Ciascun partecipante può esigere
che siano estinte le obbligazioni in solido (1292) contratte per la cosa
comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di
divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di
vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede
alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i
condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha
ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota
corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
Art.
1116. - Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione
dell'eredità (713 e seguenti, 757 e seguenti), in quanto non siano in contrasto
con quelle sopra stabilite.